PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione dei garanti regionali).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, come previsto dalla Costituzione, dalla legislazione nazionale e da altri strumenti sopranazionali in materia di minori, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante».
      2. L'Autorità garante vigila sul rispetto dei diritti dei minori, come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata «Convenzione ONU» e ne promuove l'esercizio anche in conformità e ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, di seguito denominata «Convenzione europea».
      3. L'Autorità garante esercita le funzioni e i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
      4. L'Autorità garante riferisce alle Camere con una relazione annuale ed è soggetta agli ordinari controlli contabili previsti dalla legislazione vigente in materia.
      5. Restano ferme le attribuzioni del Governo, delle regioni e degli altri enti locali in materia di tutela dei diritti dei minori.
      6. Il Governo, nella predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della

 

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Convenzione ONU acquisisce il parere vincolante dell'Autorità garante.
      7. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, le regioni istituiscono, con proprie leggi, i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominati «garanti regionali», con competenza limitata ai rispettivi territori. I garanti regionali fanno parte di diritto della Conferenza nazionale di cui all'articolo 9.

Art. 2.
(Requisiti per la nomina dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante è un organo monocratico nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      2. L'Autorità garante è scelta tra persone di indiscussa moralità e di specifica e comprovata competenza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, della famiglia e delle scienze umane in genere.
      3. L'incarico dell'Autorità garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. L'incarico di Autorità garante comporta, per tutto il periodo del mandato, l'incompatibilità a svolgere ogni attività politica.
      4. Colui che riveste l'incarico di Autorità garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
      5. L'Autorità garante è nominata per quattro anni e il mandato è rinnovabile una sola volta.
      6. All'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella prevista per le altre Autorità garanti.

Art. 3.
(Ufficio dell'Autorità garante).

      1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità garante dispone di un apposito

 

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Ufficio, avente sede in Roma, l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante».
      2. All'Ufficio dell'Autorità garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
      3. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati dal segreto d'ufficio.
      4. Le spese di funzionamento dell'Autorità garante e dell'Ufficio dell'Autorità garante sono poste a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Funzioni dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante, salve le competenze delle altre Autorità garanti aventi analoghe finalità, svolge i seguenti compiti:

          a) esercita le funzioni previste dell'articolo 12 della Convenzione europea, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della Convenzione ONU;

          b) verifica e promuove l'attuazione della Convenzione ONU, delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori nonché la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di minori;

          c) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad esso pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenne, o da enti;

 

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          d) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuto a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. L'Autorità garante può, a seconda della gravità e della reiterazione dei fatti, irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti;

          e) per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati;

          f) richiede informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite;

          g) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore;

          h) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;

          i) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori;

          l) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e

 

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con le associazioni e le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          m) collabora con organismi e con istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

          n) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

          o) segnala al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e all'UNICEF ogni violazione dei diritti dei minori;

          p) mantiene costanti rapporti di consultazione con l'UNICEF e con le associazioni e le ONG, operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          q) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati;

          r) convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui all'articolo 9, e la presiede;

          s) determina gli uffici cui è attribuita l'organizzazione della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1;

          t) provvede allo svolgimento dei compiti dei garanti regionali fino alla loro istituzione con apposite leggi regionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7.

Art. 5.
(Poteri di indagine dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.

 

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      2. L'Autorità garante può ordinare che, attraverso i funzionari delle istituzioni pubbliche o attraverso proprio personale, vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni di minori al di fuori dell'ambito familiare, indagini o ispezioni, del cui esito deve essergli data immediata informazione.
      3. Quando l'Autorità garante ha notizia di situazioni pregiudizievoli o di abbandono, concernenti un minore o in danno di minori, ne fa tempestiva segnalazione al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
      4. Quando l'Autorità garante ha notizia di reati perseguibili d'ufficio, commessi da minori o in danno di minori, ne fa rapporto al pubblico ministero presso la competente giurisdizione minorile.
      5. Quando, a seguito di ispezioni o di approfondite informative sollecitate o comunque ricevute, l'Autorità garante ha notizia di negligenze, abusi o mancata attuazione dei diritti dei minori, indica i rimedi atti a rimuovere la situazione, senza pregiudizio per le eventuali necessarie denuncie ai fini penali, amministrativi o disciplinari.

Art. 6.
(Rapporti con il Parlamento e con il Governo in materia di legislazione minorile).

      1. L'Autorità garante esprime il proprio parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo, che concernono i settori di sua competenza.
      2. Il parere previsto dal comma 1 deve essere espresso entro un mese dalla richiesta.
      3. Sui provvedimenti legislativi che riguardano i settori di sua competenza l'Autorità garante è altresì sentita in audizione, su iniziativa parlamentare o su sua richiesta.

Art. 7.
(Rapporti con uffici e con servizi pubblici).

      1. L'Autorità garante, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi

 

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di tutti gli uffici e i servizi pubblici costituenti l'organizzazione centrale e periferica dello Stato.
      2. Gli uffici ed i servizi degli enti territoriali prestano collaborazione all'Autorità garante nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8.
(Rapporti con gli organismi di ricerca).

      1. Nei settori di propria competenza l'Autorità garante promuove idonee forme di collaborazione con le università e con altri istituti, pubblici e privati, di statistica e di ricerca, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, fermi restano i limiti di disponibilità di bilancio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

Art. 9.
(Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori).

      1. È istituita, con sede presso l'Autorità garante, la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di seguito denominata «Conferenza nazionale».
      2. Della Conferenza nazionale fanno parte l'Autorità garante, che la convoca e la presiede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera r), i garanti regionali e le analoghe autorità regionali e locali istituite e comunque denominate, aventi analoghe finalità.

Art. 10.
(Compiti della Conferenza nazionale).

      1. La Conferenza nazionale, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle singole regioni, svolge i seguenti compiti:

          a) individua le linee generali per l'attuazione dei diritti dei minori;

          b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello nazionale e

 

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regionale, anche in rapporto a criteri di omogeneità;

          c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato e ne verifica la capacità di interazione, anche individuando specifiche e adeguate forme di sperimentazione;

          d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori a livello nazionale e regionale;

          e) verifica gli strumenti formativi e di aggiornamento del personale posti in essere dai soggetti competenti;

          f) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e di curatori speciali dei minori, curandone la formazione e l'aggiornamento;

          g) elabora proposte di legge-quadro per uniformare la disciplina dei singoli organismi regionali e locali di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e prevede la possibilità di delega di proprie funzioni ai garanti regionali;

          h) elabora un rapporto generale annuale sulle politiche di protezione dei minori, da presentare alle Camere e ai consigli regionali.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito nella misura di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      2. Per gli anni successivi al 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.